Archivio Storico

Per accedere potete fare richiesta a info@culturadolceacqua.it

REGOLE PER LA CONSULTAZIONE E L’ACCESSO

  • L’accesso  alla documentazione dell’archivio storico per finalità di lettura, studio e ricerca, è consentito liberamente e gratuitamente a tutti i cittadini.
  • Nessuno può accedere ai locali adibiti al deposito della documentazione senza la sorveglianza del nostro personale responsabile.
  •  Nessun materiale o documento può essere, anche temporaneamente, portato fuori dai locali dell’ente conservatore.
  • I dati personali presenti negli archivi di Enti pubblici sono sottoposti alla normativa vigente, in particolare il Regolamento Ue 2016/679, noto come General Data Protection Regulation (GDPR). Per un opportuno trattamento dei suddetti dati si rinvia alla Guida alla protezione dei dati personali per gli archivi, a cura dell’European Archives Group.
  • Ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 42/2004 “Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione concedente”. La riproduzione fotografica (da effettuare senza flash per i documenti deteriorati) è consentita, anche con mezzi propri o tramite fotografi incaricati dall’utente, ad eccezione della documentazione sottoposta a restrizioni nella consultazione.
  • Chiunque accede agli archivi è tenuto all’osservanza delle Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – 19 dicembre 2018.
  • Per quanto riguarda l’accesso alla documentazione dell’archivio di stato civile conservato dai Comuni, si specifica che il comma 1 dell’art. 37 del DPR 223 del 1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, pubblicato in GU n.132 del 8-6-1989), pone il divieto di accesso degli estranei all’ufficio anagrafe e stato civile, escludendo la possibilità di consultare direttamente la documentazione in esso contenuta. Tale disposizione risulta confermata anche in vigenza del diritto alla consultabilità dei documenti anteriori all’ultimo settantennio sancito dalla legislazione archivistica agli artt. 122-127, Capo III Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza, del D.Lgs. 42 del 2004. Anche la circolare del Ministero dell’Interno, Ispettorato Centrale Archivi, n. 2135 del 30 ottobre 1996, emessa in seguito ad un quesito posto dalla Sovrintendenza archivistica per l’Emilia Romagna, specifica che gli atti di stato civile ed anagrafici “sono implicitamente soggetti a secretazione perenne” nei confronti di chi non abbia titolo. La circolare prevede che “un discorso diverso va fatto, invece, per le persone contemplate nella suddetta documentazione o, se non più in vita, per i loro discendenti, ascendenti e collaterali, per i quali automaticamente cade la tutela della riservatezza […]. Essi, pertanto, […] nel rispetto sempre della riservatezza delle altre persone estranee menzionate nei registri in questione, possono ottenere certificazione integrale di quei documenti, anche previa visualizzazione della parte degli atti che li riguardano”. Ne deriva che quanto previsto dai citati artt. 122-127, non può essere invocato quale legittimazione alla consultazione diretta integrale di registri e atti di stato civile. Sul tema, si veda anche l’articolo Elio Lodolini, La consultabilità dei documenti: un valore assoluto (inesistenza di una “secretazione perenne”), pubblicato in Archivi, VI-n.1 (gennaio-giugno 2011), pp. 17-21.